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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
" REGISTRO STORICO SHOVELHEAD ITALIA A.S.D."
ART.1 -
1) E' costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata " REGISTRO STORICO SHOVELHEAD ITALIA”.
2) L'Associazione, di natura privata, ha finalità esclusivamente sportive e culturali, è esente da fini di lucro ed è assolutamente apolitica.
3) Gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.
4) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART.2 -
Ha per scopo la diffusione e la promozione della cultura motociclistica relativamente al periodo storico che va dal 1966 a tutto il 1984 e solo rivolta a motori Harley-
ART.3 -
La durata dell'Associazione fissata al 31 dicembre 2050.
ART.4 -
L’Anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ART.5 -
L'Associazione ha sede presso Briga Novarese (NO) in Via Borgomanero n.141.
ART.6 -
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti e di privati;
b) contributi dello Stato, di Enti e d’Istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati od a terzi;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
ART.7 -
Possono appartenere all’Associazione tutti coloro che sono proprietari di una motocicletta Harley-
Sono membri dell’Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, entità collettive e società di capitali, che s’impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. I Soci Effettivi sono sia i soci fondatori e tutti coloro che sono iscritti all’Associazione ed hanno ricevuto le “Patch” dell’Associazione, tali soci possono accedere alle cariche sociali ed hanno diritto di voto.
ART.8 -
Criteri di ammissione e d’esclusione dei soci.
1) L’ammissione a socio è subordinata al possesso di UNA MOTOCICLETTA Harley-
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, tre volte in un’anno, e le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3) Il Socio è EFFETTIVO dal momento del ricevimento della tessera associativa,la Patch verrà consegnata dopo che il candidato si sarà presentato/a ad almeno una manifestazione organizzata dalla Associazione .
4) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi soci nell’apposito libro dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa così facendo i soci contraggono impegno annuale.
5) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso e per mancato rinnovo della ISCRIZIONE.
6) L’ESCLUSIONE dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
7) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8) Il socio escluso o recesso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate; il socio escluso dovrà restituire i contrassegni di appartenenza all’Associazione denominati “Patch” nei quali compare il nome dell’Associazione.
9) Il socio escluso ha diritto di ricorrere all’Assemblea la quale deciderà a maggioranza relativa dei presenti, sentito il socio ricorrente.
ART.9 -
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e di terzi;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze nei confronti degli associati;
e) ciascun socio si impegna a non utilizzare ne il logo ne il nome dell'Associazione senza aver avuto in via preventiva un consenso scritto da parte del Consigli Direttivo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione rispettando i regolamenti;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti degli utili, di avanzi di gestione, riserve o capitale del fondo comune di proprietà dell’Associazione.
4) la quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
ART.10 -
1) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente .
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
ART.11 -
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci Effettivi e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato Effettivo, persona fisica, entità collettiva e società di capitali, dispone di un solo voto. Ogni associato Effettivo potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato Effettivo con delega scritta. Ogni socio Effettivo non può ricevere più di una delega.
2) L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) elegge con votazioni separate prima il Presidente e poi i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3) L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un terzo degli associati Effettivi ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla Assemblea.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante o avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, o con comunicato affisso presso i locali della sede sociale almeno 10 giorni prima , contenenti entrambi ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci Effettivi. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci Effettivi intervenuti o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Effettivi.
ART.12 -
1) L’Associazione e' diretta dal Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri, che sono il Presidente, e da almeno quattro Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti fra i soci effettivi.
2) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
3) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero mandato. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci Effettivi che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
4) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario, e un Tesoriere.
5) Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
a) curare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il rendiconto economico finanziario consuntivo;
c) nominare un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
7) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto del Presidente.
8) Le convocazioni si devono fare mediante comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Tale comunicazione può essere fatta tramite posta, internet, e-
ART.13 -
1) Il Presidente , nominato dall’Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e l’esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione della Associazione deliberati dall’Assemblea dei soci.
3) Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione di fronte a terzi.
4) Propone cariche onorifiche all’interno dell’Associazione REGISTRO STORICO SHOVELHEAD ITALIA.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in assenza al membro più anziano.
ART.14 -
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Enti od Associazioni anche operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.
ART.15 -
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di Legge.
Il Presidente:Oliviero Giorgio Antonio